BENVENUTI NEL SITO
DELL' APRI - ODV
ASSOCIAZIONE PRO RETINOPATICI
E IPOVEDENTI


APRI ONLUS ASSOCIAZIONE PRO RETINOPRATICI E IPOVEDENTI
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ASSOCIAZIONE
PRO RETINOPATICI E IPOVEDENTI


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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE A.P.R.I ONLUS


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STATUTO
“Associazione pro Retinopatici ed Ipovedenti Ente del Terzo Settore, Organizzazione di Volontariato”

DENOMINAZIONE – SCOPO – SEDE – DURATA

  • ARTICOLO 1
    E’ costituita, conformemente alla Carta Costituzionale e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., l’Associazione Nazionale denominata “Associazione pro Retinopatici ed Ipovedenti ”, ente del Terzo Settore- Organizzazione di Volontariato (Odv).
    Sul territorio della Regione Piemonte il sodalizio potrà continuare ad utilizzare la sua precedente denominazione di “Associazione Piemontese Retinopatici e Ipovedenti” in considerazione dell’uso ininterrotto per oltre vent’anni e della notorietà acquisita.
    La durata dell’Odv non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all’art. 24 del presente statuto.
  • ARTICOLO 2
    L’associazione ha sede in Mappano , via Generale Dalla Chiesa n. 20/26. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l’organizzazione è iscritta.
  • ARTICOLO 3
    L’Odv è apartitica, aconfessionale,a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo di: a) promuovere e stimolare la ricerca scientifica sulla R.P., degenerazione maculare, sindrome di Usher ed altre patologie degenerative della retina allo scopo di mettere in luce le cause, i meccanismi di sviluppo ed eventuali possibili terapie; b) adottare iniziative nel campo dell’oftalmologia sociale, allo scopo di approfondire la conoscenza, prevenire e curare le principali gravi patologie che colpiscono l’apparato visivo; c) garantire una corretta ed adeguata informazione ai malati e alle loro famiglie su tutto ciò che attenga alla loro particolare situazione, sia dal punto di vista medico scientifico che socio-assistenziale ivi compresi gli ambiti previdenziali, fiscali e civili; d) compiere opera di divulgazione sia scientifica che sociale presso gli organi di informazione (stampa, radio, televisione, ecc.) affinché presso l’opinione pubblica si formi una visione veritiera per ciò che concerne la R.P. e le altre patologie oculari di interesse sociale; e) curare i rapporti con le autorità politiche e sanitarie, al fine di garantire una tutela socio assistenziale il più possibile adeguata a favore dei retinopatici e degli ipovedenti; f) operare, anche in convenzione con enti pubblici e privati, nel campo della formazione professionale e nella ricerca di sbocchi professionali a favore dei disabili; g) curare la formazione, anche a distanza, di operatori sociali, sanitari, volontari, educatori, formatori ecc., impegnati nel sostegno e nell’assistenza dei disabili; h) erogare, mediante la gestione, anche in convenzione con enti pubblici e privati, servizi di assistenza scolastica, domiciliare, familiare, sociale e lavorativa a favore di portatori di handicap, specialmente sensoriale visivo, e delle loro famiglie; i) promuovere attività culturali, ricreative, sportive a favore dei disabili visivi ivi comprese da pubblicazione di testi, l’organizzazione di convegni e la gestione di siti internet; j) curare l’allestimento e l’aggiornamento di ausilioteche destinate a favorire la diffusione degli ausili tecnologici in grado di migliorare la qualità della vita delle persone disabili visive; k) operare attivamente a favore dell’abbattimento delle barriere architettoniche percettivosensoriali allo scopo di favorire in ogni modo l’autonomia e la mobilità dei disabili visivi; l) operare a favore dei disabili
    visivi residenti nei paesi in via di sviluppo, anche all'interno di progetti finanziati da enti pubblici nel quadro della cooperazione internazionale.
    L’Associazione, che persegue, su tutto il territorio nazionale, esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, a meno che siano ad esse direttamente connesse.
  • ARTICOLO 4
    Per la realizzazione dello scopo di cui all’art. 3 nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, l’ODV si propone, ai sensi dell’art.5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività indicate nell’art.5 del Dlgs 117/2017 alle seguenti lettere: A,B,C,D,F,H,I,T,U,W,Z.
    Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
    L’ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
    La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Generale e approvata in Assemblea dei soci.
    Nel caso l’Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Generale ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art.13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
    L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall’Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci.
    Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, purché non superino l’importo stabilito dall’organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell’ art.17 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.)
    Ogni forma di rapporto economico con l’ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario. L’ODV ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell. art.18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
    L’ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l’attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può superiore essere al cinquanta per cento del numero dei volontari.
  • PATRIMONIO
    ARTICOLO 5
    Il patrimonio dell’ Associazione è costituito: a) dalle (quote di iscrizione) e (dalle quote annuali associative); b) dai beni mobili ed immobili che diverranno eventualmente di proprietà dell’Associazione; c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; d) da eventuali erogazioni, donazioni, contributi e lasciti da parte di terzi; e) dal ricavato di sottoscrizione e raccolta di fondi(ai sensi dell’art. 7 117/2017 e ss.mm.ii.); , da utilizzare per il conseguimento dei fini statutari; f) da ogni altra entrata o contributo che concorra ad incrementare l’attivo sociale, anche derivante da ogni
    tipo di attività che la Giunta riterrà opportuno, di volta in volta, realizzare per il conseguimento degli scopi istituzionali.
    L’esercizio sociale dell’ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno . Al termine di ogni esercizio la Giunta Esecutiva redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l’approvazione al Consiglio Generale e all’Assemblea dei soci entro il mese di Maggio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’ODV, almeno 7 (sette)giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
    E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
    E’ fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell’ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
  • ASSOCIATI
    ARTICOLO 6
    Ai sensi dell’art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato.
    Gli associati si distinguono in ordinari, onorari e organizzazioni consociate. Gli associati ordinari sono coloro che, con la loro personale prestazione volontaria, eventualmente anche in collaborazione con strutture pubbliche e private, concorrono al raggiungimento degli scopi associativi. Il riconoscimento di tale qualifica si ottiene mediante iscrizione all’Albo dell’Associazione, previa accettazione da parte della Giunta Esecutiva e pagamento della relativa quota. Gli associati onorari sono nominati dalla Giunta Esecutiva e ratificati dall’assemblea ordinaria. Possono essere scienziati che abbiano comunque apportato contributi particolarmente significativi nell’ambito delle scienze umane e, in genere, chiunque abbia acquisito benemerenze in campo sociale. Non sono tenuti al versamento della quota associativa ma godono del diritto di voto, come tutti gli altri soci. Le organizzazioni consociate possono essere associazioni regionali o territoriali, fondazioni o cooperative sociali purché comunque iscritte al registro Unico Nazionale del 3° Settore. Sono sottoposte al pagamento di una quota tripla rispetto a quella fissata per i soci ordinari ed hanno la possibilità di nominare un proprio rappresentante di diritto nel consiglio generale.
  • ARTICOLO 7
    1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività d’interesse generale svolta. Viene deliberata dalla Giunta Esecutiva ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l’interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV.
    2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato entro 60 giorni è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
    3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
    4. La Giunta Esecutiva comunica l’ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall’Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
    5. La qualità di Socio si perde:
    a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
    b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell’ODV;
    c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 60 giorni dall’eventuale sollecito scritto.
    6. L’esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Generale. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
    7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
    8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’ODV.
  • ARTICOLO 8
    Gli associati dovranno concorrere alle spese dell’associazione mediante il versamento di una quota di ammissione, oltre che di una quota annua associativa, fissata annualmente dal Consiglio Generale. Tale quota associativa dovrà essere versata entro il 28 febbraio di ogni anno. Le quote non sono ripetibili, né trasmissibili, inter vivos o mortis causa.
  • ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
    ARTICOLO 9
    Gli Organi dell’Associazione sono: a) l’assemblea degli associati; b) la Giunta Esecutiva o Ufficio di Presidenza; c) il Consiglio Generale; d) le giunte provinciali, i delegati zonali e) il Tesoriere; f) il Segretario; g) il Collegio dei Sindaci; h) il Comitato Scientifico.
  • ASSEMBLEA
    ARTICOLO 10
    L’Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell’ODV, regola l’attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
    L’assemblea è costituita da tutti gli associati ordinari, onorari e organizzazioni consociate. Tutti i soci godono del diritto di voto in assemblea. E’ ammessa la rappresentanza, mediante delega scritta, solo ad altro associato, ma ogni associato non può rappresentarne più di cinque. L’assemblea deve essere convocata ordinariamente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio: a) per l’approvazione del bilancio dell’esercizio precedente; b) per la discussione ed approvazione di massima del bilancio preventivo e dell’attività da svolgersi nell’anno successivo; c) per la nomina, alle scadenze determinate, degli Organi dell’Associazione. Quando particolari esigenze lo richiedano, l’Assemblea ordinaria può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio. L’Assemblea può essere convocata straordinariamente quando la Giunta Esecutiva ne ravvisi la necessità, o ne sia fatta richiesta, su determinati argomenti, da almeno un decimo di Associati.
  • ARTICOLO 11
    L’Assemblea sarà convocata presso la sede dell’Associazione o in altro luogo designato dal Presidente della Giunta Esecutiva con semplice avviso indicante l’ordine del giorno, almeno dieci giorni prima della data di convocazione. Tale avviso può essere inviato o tramite lettera cartacea o tramite posta elettronica. Anche in mancanza delle formalità di cui sopra, sono valide le assemblee purché siano presenti o rappresentanti tutti gli associati e vi intervengano tutti i componenti della Giunta Esecutiva e del Collegio dei Sindaci.
    L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario.
  • ARTICOLO 12
    Per la validità delle deliberazioni dell’assemblea ordinaria in prima convocazione, dovrà essere presente o rappresentata, mediante delega, almeno la maggioranza assoluta degli associati. In seconda convocazione che dovrà tenersi a distanza di almeno un giorno dalla prima l’assemblea si intenderà validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Le relative deliberazioni dovranno essere approvate a maggioranza dei votanti. Per la validità delle deliberazioni dell’assemblea straordinaria occorrerà, invece, il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati in prima convocazione, ed in seconda convocazione la maggioranza degli intervenuti, qualunque sia il numero dei presenti. In deroga a quanto sopra stabilito, lo scioglimento dell’associazione può essere deliberato, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
  • GIUNTA ESECUTIVA
    ARTICOLO 13
    L’associazione è amministrata da una Giunta Esecutiva o Ufficio di Presidenza, composta da un Presidente e due vice – Presidenti che saranno eletti dall’assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La Giunta ha i più ampi poteri decisionali, sia per gli affari di ordinaria, che di straordinaria amministrazione, ivi compresi quelli di nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti. La Giunta viene convocata dal Presidente, qualora ne avvisi la necessità, o da uno dei suoi membri. Per la validità delle relative riunioni dovrà essere presente la maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni saranno prese a maggioranza dei presenti ; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
  • ARTICOLO 14
    La firma e la rappresentanza legale dell’Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano al Presidente, per gli atti di ordinaria amministrazione e ai componenti della Giunta Esecutiva congiuntamente per quelli di straordinaria amministrazione.
  • CONSIGLIO GENERALE
    ARTICOLO 15
    Il Consiglio Generale è l’organo consultivo dell’Associazione. Si compone di un numero di membri variabili da 5 a 15, che saranno eletti dall’assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora venisse eletto un Consiglio composto da meno di 15 consiglieri, l’assemblea ordinaria può, nel corso del mandato, integrarne il numero fino al massimo. Fanno parte di diritto del Consiglio Generale, anche in caso di mancata elezione, i coordinatori provinciali in carica ed i rappresentanti delle organizzazioni consociate di livello almeno regionale. Il Consiglio viene convocato dal Presidente della Giunta Esecutiva, oppure su richiesta della maggioranza dei consiglieri tutte le volte che se ne ravvisa la necessità. Per la validità delle riunioni del Consiglio dovrà essere presente la maggioranza dei suoi componenti e le decisioni saranno prese a maggioranza dei presenti. Il Consiglio ha poteri di indirizzo generale, consultivi e di controllo sull’attività dell’Ente, salvo quanto riservato espressamente dalla legge o dal presente statuto ad altri Organi. Il Consiglio Generale potrà, altresì, proporre programmi e suggerire l’adozione dei provvedimenti necessari od utili per lo sviluppo ed il buon funzionamento dell’ Associazione e per l’attuazione degli scopi sociali. Il Consiglio generale delibera annualmente l’importo della quota associativa e può stabilire, nel caso di persone particolarmente disagiate sul piano economico (disoccupati, studenti o residenti in territori economicamente depressi), eventuali riduzioni della quota stessa da verificarsi tuttavia anno per anno.
  • SEGRETARIO E TESORIERE
    ARTICOLO 16
    La Giunta Esecutiva può eleggere tra i membri del Consiglio Generale, con voto di maggioranza semplice, un Segretario ed un Tesoriere.
  • SEZIONI PROVINCIALI
    ARTICOLO 17
    La Giunta Esecutiva, sentito il parere del Consiglio generale, può deliberare l’istituzione di coordinamenti provinciali o inter-provinciali, in quei territori ove sussista un Gruppo sufficientemente cospicuo di associati attivi. Ogni sezione provinciale è retta da un coordinatore, nominato dalla Giunta Esecutiva, che resta in carica, salvo revoca o dimissioni fino al rinnovo delle cariche sociali. Il coordinatore provvederà a nominare sentita la Giunta Esecutiva un vice coordinatore e un segretario che, insieme a lui, costituiranno la Giunta Esecutiva Provinciale. Nel caso se ne ravvisi la necessità potrà altresì essere eletto, da tutti i soci residenti sul territorio della Provincia un consiglio provinciale, composto al massimo di 5 (cinque) membri, che avrà poteri consultivi, di programmazione e di controllo. La sezione provinciale ha una propria autonomia economico-finanziaria, redige un proprio bilancio consuntivo seguendo gli schemi inviati dalla Giunta Esecutiva, e può aprire conti correnti postali o bancari intestati al sodalizio sui quali il coordinatore opererà in qualità di delegato. Il bilancio provinciale verrà successivamente conglobato a quello generale. Sul territorio della regione autonoma Valle d’Aosta il coordinamento provinciale assumerà la denominazione di “Coordinamento regionale” e l’intero sodalizio potrà essere indicato anche in lingua francese.
  • DELEGAZIONI ZONALI
    ARTICOLO 18
    All’interno di ogni provincia, laddove si ravvisino particolari interessi associativi o si formino gruppi di soci attivi, la Giunta Esecutiva può nominare delegati zonali che hanno il compito di rappresentare politicamente il sodalizio nei confronti degli enti aventi sede sul territorio. Il delegato zonale può essere coadiuvato da un vice delegato e da altri soci attivi che insieme costituiscono la delegazione zonale. La delegazione zonale non ha autonomia economico finanziaria tranne il caso della formazione di singoli depositi di cassa da destinare all’organizzazione di attività in ambito locale. Ogni operazione economica dunque sarà conglobata nel bilancio provinciale.
  • ORGANIZZAZIONI CONSOCIATE
    ARTICOLO 18 bis
    Le organizzazioni consociate mantengono la loro denominazione, la piena autonomia organizzativa e finanziaria, i propri statuti e regolamenti, il codice fiscale ed ogni altro segno distintivo. Esse tuttavia provvederanno secondo il proprio specifico ordinamento, ad aggiungere, laddove non esistano già sezioni locali A.P.R.I. ETS-OdV, la denominazione: “ sezione territoriale dell’associazione nazionale A.P.R.I. ETS-OdV” e i loro legali rappresentanti assumeranno la carica di coordinatori provinciali o inter-provinciali di A.P.R.I. ETS-OdV. Dovranno inoltre, attraverso la delibera di adesione, delegare l’associazione nazionale a rappresentare l’organizzazione per le questioni di carattere nazionale o internazionale. L’organizzazione di iniziative di tal genere sul territorio ove opera l’organizzazione consociata dovrà tuttavia essere concertata con gli organi deliberativi di tale organizzazione. Potranno inoltre usufruire degli strumenti informativi di A.P.R.I. ETS-Odv, di tutti i servizi operanti presso la sede centrale, esprimere un proprio rappresentante nel consiglio generale ed invitare un osservatore di A.P.R.I. ETS-OdV alle proprie sedute di consiglio. Resta inteso che le organizzazioni consociate si impegnano, secondo le loro possibilità, a collaborare strettamente
    con l’associazione nazionale specialmente per quanto riguarda iniziative di carattere nazionale o internazionale.
  • COLLEGIO DEI SINDACI
    ARTICOLO 19
    La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio dei Sindaci, costituito da tre membri eletti per tre anni dall’assemblea degli associati e rieleggibili. I Sindaci dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà associativa e potranno procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
  • COMITATO SCIENTIFICO
    ARTICOLO 20
    Il Comitato Scientifico è nominato dalla Giunta Esecutiva, dura in carica a tempo indeterminato, fino a revoca da parte della Giunta stessa ed è costituito da non meno di sette membri nazionali ed internazionali. Il Comitato ha il compito di dare assistenza e consulenza su questioni di tipo scientifico alla Giunta Esecutiva e al Consiglio Generale, di coordinare il lavoro di ricerca, di fornire informazioni scientifiche su ciò che avviene nel mondo circa le materie interessate, di valutare eventuali terapie ecc.
  • GRATUITA’ DELLE CARICHE E DELLE PRESTAZIONI
    ARTICOLO 21
    In considerazione degli scopi e della struttura dell’associazione, tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate. Sono altresì gratuite le prestazioni fornite dagli aderenti per il perseguimento degli scopi dell’associazione.
  • ESERCIZI SOCIALI
    ARTICOLO 22
    L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sarà redatto un rendiconto economico finanziario consuntivo dell’anno precedente ed un preventivo per l’esercizio successivo, entrambi da sottoporre all’approvazione dell’assemblea. I bilanci provinciali sono conglobati, a cura della Giunta Esecutiva, nel bilancio unico del sodalizio. Eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse e, comunque, non possono essere distribuiti a nessun titolo, neppure indirettamente, durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione e/o distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre associazioni di volontariato aventi scopi analoghi o connessi.
  • ARTICOLO 23
    L'Associazione Nazionale A.P.R.I. ETS-OdV non sarà e/o non potrà essere in ogni caso responsabile dei debiti o qualsiasi obbligazione anche pregressa assunta dalla singola organizzazione consociata. Le organizzazioni consociate, non saranno e/o non potranno essere in ogni caso responsabili dei debiti o di qualsiasi obbligazione anche pregressa assunta dall'Associazione Nazionale A.P.R.I. ETS-OdV.
  • SCIOGLIMENTO
    ARTICOLO 24
    L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più
    liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
    In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
    Il suddetto parere è reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
    L’obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.
    Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato in qualsiasi momento dell’Assemblea straordinaria, con le modalità e le maggioranze di cui al precedente articolo 13. In tal caso il patrimonio dovrà essere interamente devoluto ad altri organismi aventi scopi analoghi, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
  • RINVIO
    ARTICOLO 25
    Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.
    Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni di legge in materia.
  • ARTICOLO 26
    Si precisa che il termine ipovedenti è da interpretare nel senso di comprendere ogni tipo di minorazione visiva, ivi inclusa, naturalmente, la cecità assoluta.

In originale firmato:
AURORA MANDATO TESTE
DEMARIA CLAUDIA TESTE
BONGI MARCO PRESIDENTE

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